IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
                      PER LA REGIONE SICILIANA 
                       Sezione giurisdizionale 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero di registro generale 513 del  2021,  proposto  dal  Comune  di
Monforte  San  Giorgio,  in  persona   del   Sindaco   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaela Pugliano, con domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Contro il Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione, in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo
studio in  Palermo,  via  Filippo  Cordova,  n.  95;  l'I.R.S.A.P.  -
Istituto regionale dello  sviluppo  delle  attivita'  produttive,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo
studio in Palermo, via Filippo Cordova, n. 95; 
        la Regione siciliana - Assessorato regionale  alle  attivita'
produttive e la Giunta regionale di Governo, in  persona  dei  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
distrettuale dello  Stato  di  Palermo,  domiciliataria  ex  lege  in
Palermo, via Valerio Villareale n. 6; 
        nei confronti la Citta' metropolitana di Messina,  l'avvocato
Achille Piritore, non costituiti in giudizio; 
        per la riforma della sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione terza,
n. 2853 del 30 ottobre 2020. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del  Consorzio  A.S.I.
di Messina in  liquidazione  e  dell'IRSAP  nonche'  dell'Assessorato
regionale alle attivita'  produttive  e  della  Giunta  regionale  di
Governo; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  12  gennaio  2022  il
cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti  gli  avvocati  come  da
verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, del codice di procedura amm.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    1. La legge della Regione siciliana n. 8 del  2012  ha  istituito
l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita'  produttive  (di
seguito IRSAP o anche Istituto) ed  ha  contestualmente  disposto  la
soppressione e messa in liquidazione dei consorzi  ASI  presenti  sul
territorio regionale. 
    L'art. 19 della citata  legge  regionale  n.  8  del  2012  aveva
previsto dapprima il trasferimento all'Istituto di nuova  istituzione
della proprieta' delle strade rientranti nel patrimonio indisponibile
dei singoli Consorzi, per poi prevedere, con  la  modifica  apportata
dalla legge regionale n. 10 del 2018, il trasferimento  delle  stesse
ai comuni competenti per territorio. 
    Il Commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di  Messina  in
liquidazione, con la determinazione n. 23 del  17  ottobre  2019,  ha
trasferito le strade ad uso  pubblico  e  le  relative  pertinenze  e
infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune  di  Monforte  San
Giorgio dal Consorzio ASI di Messina in  liquidazione  al  Comune  di
Monforte San Giorgio ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 9
(rectius: comma 2), della legge regionale  n.  8  del  2012,  con  le
modifiche di cui all'art. 10, legge regionale n. 10  del  2018,  come
riportate nelle planimetrie generali ed elenco delle  particelle  ove
ricade la sede stradale. 
    L'IRSAP, con la determina n. 110 del 16  aprile  2020,  ha  preso
atto, tra l'altro, che, a far data dal 12 febbraio 2020, per  effetto
del trasferimento delle strade, non permane  a  carico  dell'Istituto
nessun  onere  residuale  in  merito  alla   gestione,   manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le strade e relative pertinenze ed
infrastrutture oggetto del verbale. 
    Di talche', per  effetto  dei  detti  provvedimenti,  sono  state
trasferite al comune la proprieta' e la  gestione  dei  tratti  delle
strade del disciolto Consorzio ASI di Messina, ricadenti  all'interno
del territorio dell'ente locale, con i conseguenti oneri e  correlate
responsabilita'. 
    L'appellante  ha   posto   innanzitutto   in   rilievo   che   la
determinazione  commissariale  del  17  ottobre  2019  non  e'  stata
comunicata immediatamente al comune, che ne avrebbe avuto  conoscenza
solo quando ha ricevuto la nota del 31 gennaio 2020, n. 81, trasmessa
tramite pec, con cui il Commissario liquidatore  del  Consorzio  ASI,
citata la anzidetta determina, ha invitato l'ente locale  a  prendere
parte alle operazioni di consegna, fissate per il 10 febbraio 2020. 
    2. Il comune ha impugnato i provvedimenti in discorso dinanzi  al
TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, che, con la sentenza
della Terza sezione n. 2853 del 30 ottobre 2020, lo ha dichiarato  in
parte irricevibile ed in parte inammissibile. 
    3. L'appello e' articolato nei seguenti motivi: 
        il  giudice  di  prime  cure   ha   dichiarato   il   ricorso
irricevibile,  in  quanto  il  comune   di   Monforte   non   avrebbe
«specificamente» contestato la circostanza «dell'intervenuta notifica
in data 22 ottobre 2019 della determinazione n.  23  del  17  ottobre
2019». 
    Diversamente, il Comune di Monforte, gia'  nel  ricorso,  avrebbe
precisato che la determinazione n. 23 del  2019  non  gli  era  stata
comunicata e che di essa aveva avuto conoscenza solo con la ricezione
della nota del 31 gennaio 2020, n. 81, inviata tramite pec,  con  cui
il Commissario  liquidatore,  dopo  avere  citato  la  determina,  ha
invitato il comune a  prendere  parte  alle  operazioni  di  consegna
fissate per il 10 febbraio 2020. 
    Sarebbe  spettato  alle  resistenti,  che   hanno   eccepito   la
tardivita' del ricorso, fornire la prova dell'avvenuta notifica. 
    Pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere  riformata  nella
parte in cui ha dichiarato irricevibile il ricorso. 
    La sentenza impugnata e' erronea e deve  essere  riformata  anche
nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilita' dell'impugnazione
dei provvedimenti avversati dal comune di Monforte  e,  precisamente,
della nota del Commissario liquidatore n. 81/20,  del  verbale  delle
operazioni  di  consegna  del  12  febbraio  2020,  della  nota   del
Commissario liquidatore del Consorzio ASI n. 215/20, della  determina
del  direttore  generale  dell'IRSAP  n.  110/20,  della   nota   del
Commissario liquidatore del Consorzio ASI n. 411/19. 
    L'erroneita' della statuizione di irricevibilita' dell'azione  di
annullamento avverso la determinazione n.  23  del  17  ottobre  2019
travolgerebbe la consequenziale statuizione di inammissibilita' delle
azioni di  annullamento  proposte  avverso  gli  altri  provvedimenti
impugnati. 
    I citati provvedimenti sarebbero divenuti  lesivi  il  12  maggio
2020, allorquando il direttore generale dell'IRSAP  ha  trasmesso  la
determina n. 110/20. 
    Il pregiudizio per il comune, infatti, non nascerebbe  tanto  dal
fatto di  essere  diventato  proprietario  delle  strade,  quanto,  e
soprattutto, dalla circostanza che gli e' stato  fatto  carico  della
relativa gestione e manutenzione e della correlata responsabilita' ex
art. 2051 del codice civile e cio' sarebbe avvenuto con la  determina
n. 110 del 16 aprile 2020 o, al piu', con il verbale del 12  febbraio
2020. 
    La sentenza impugnata e' erronea e deve  essere  riformata  anche
nella parte in cui ha dichiarato di non condividere la  tesi  che  il
trasferimento non abbia riguardato gli oneri di gestione. 
    Dalla lettura della legge regionale n. 8  del  2012,  cosi'  come
successivamente modificata, anche per effetto  del  citato  art.  10,
legge regionale n. 10 del 2018, si desumerebbe che, per effetto della
liquidazione dei  consorzi  ASI,  ai  comuni  sarebbe  potuta  essere
trasferita la  proprieta'  delle  strade  ad  uso  pubblico  e  delle
relative pertinenze, ma non la relativa gestione e  gli  oneri  e  le
responsabilita'  ad  essa  connessi,  invece  trasferiti   all'IRSAP.
L'Amministrazione comunale, considerato che la sentenza impugnata  ha
omesso di esaminare i motivi di ricorso, ha riproposto gli stessi. 
    Pertanto, il comune, nel ribadire quale sia il suo  interesse  ad
agire in giudizio, ha dedotto quanto segue: 
        violazione e falsa applicazione degli articoli 1,  2,  3,  7,
13, 15, 17, 16 e 19 della legge regionale n. 8 del  2012.  Violazione
dell'art. 21-septies, legge n. 241  del  1990.  Difetto  assoluto  di
attribuzione. 
    L'art. 19, comma 2, lettera b), della legge regionale  n.  8  del
2012 avrebbe dato luogo ad una  scissione  tra  la  proprieta'  della
viabilita', da un lato, e la gestione ed utilizzazione della  stessa,
dall'altro. 
    Il codice della strada (art. 14, comma 3, del decreto legislativo
n. 285 del 1992) confermerebbe che la scissione tra proprieta'  delle
strade e delle relative pertinenze e la gestione  (comprensiva  della
manutenzione) sarebbe una situazione fisiologica. 
    L'unica lettura costituzionalmente orientata sarebbe  quella  che
vede assegnata all'IRSAP la gestione delle strade  e  delle  relative
pertinenze, con tutti gli  oneri  connessi,  ed  al  comune  la  sola
proprieta'. 
    I provvedimenti impugnati sarebbero  nulli  perche'  adottati  in
carenza assoluta di attribuzione,  in  quanto  l'art.  19,  comma  2,
lettera b), della legge regionale n. 8 del 2012 non attribuirebbe  al
Commissario  liquidatore  dei  consorzi  ASI  e,  men  che  meno,  al
direttore generale dell'IRSAP  il  potere  di  trasferire  ai  comuni
competenti anche la gestione delle strade e delle relative pertinenze
e, quindi, degli oneri di manutenzione connessi alla gestione. 
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 3,  81,  97,  114,
117 e 119 della Costituzione nonche' degli articoli  14  e  15  dello
statuto regionale, da parte dell'art. 19, comma 2, lettera b),  della
legge regionale n. 8 del 2012, come modificato dall'art. 10, comma 1,
lettera c), della legge regionale 10 del 2018.  Conseguente  nullita'
o, in subordine, annullabilita' dei provvedimenti  impugnati  perche'
emessi in attuazione delle norme regionali citate. 
    In origine, la legge regionale n. 8 del 2012  aveva  previsto  il
trasferimento  al  neoistituito  IRSAP  degli  immobili   strumentali
rientranti nel patrimonio indisponibile di ciascun Consorzio  ASI  e,
per effetto di modifiche poco dopo intervenute, ha stabilito che  gli
oneri di urbanizzazione e  costruzione  relativi  alla  realizzazione
degli  insediamenti  produttivi  all'interno  delle  aree   assegnate
all'IRSAP dovevano essere versati direttamente a quest'ultimo. 
    Invece, la modifica normativa che dispone il trasferimento  delle
strade dei consorzi ASI in liquidazione ai  comuni  imporrebbe  nuove
ingenti spese agli enti locali senza provvedere ai  mezzi  per  farvi
fronte. 
    Di qui, la violazione delle  norme  costituzionali  in  epigrafe,
atteso  che,  a  norma  dell'art.  14  dello  statuto  regionale,  la
competenza legislativa esclusiva della regione viene esercitata  «nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato». Trasferendo per legge
ai comuni, e non all'IRSAP, le strade consortili si eviterebbe che le
spese della relativa manutenzione possano, sia pure in parte,  essere
poste a carico del bilancio dell'IRSAP  ed  eventualmente  di  quello
regionale e le si fanno gravare sulle finanze comunali; nel contempo,
pero', gli oneri di urbanizzazione e costruzione,  sia  pure  ridotti
del 50%, relativi alla realizzazione  degli  insediamenti  produttivi
nelle aree di competenza dell'IRSAP vengono versati esclusivamente  a
quest'ultimo, per cui la norma avrebbe posto  a  carico  dei  comuni,
divenuti loro malgrado proprietari  delle  strade,  gli  oneri  della
manutenzione della viabilita'  loro  trasferita  coattivamente  senza
provvedere a reperire i «mezzi per farvi fronte»,  atteso  anche  che
gli  oneri  di  urbanizzazione  e   costruzione   vengono   incassati
dall'IRSAP. 
    La Regione siciliana non potrebbe  legiferare  come  vuole,  ove,
cosi'  facendo,  incida  negativamente  sull'equilibrio  economico  -
finanziario degli enti locali, causando, o contribuendo a dare causa,
alla  violazione  del  principio  di  pareggio  di  bilancio  e,  nel
contempo, in forza dell'art. 114, comma 2, della Costituzione e dello
statuto   regionale   sarebbe   tenuta   a   rispettare   l'autonomia
amministrativa e finanziaria degli enti locali. 
    Di contro, l'art. 19, comma 2, lettera b), della legge  regionale
n. 8 del 2012, come modificato dall'art. 10,  comma  1,  lettera  c),
della legge regionale n. 10 del 2018, ha  disposto  il  trasferimento
coattivo  della  viabilita'  consortile,   con   i   connessi   oneri
manutentivi, ai  comuni,  senza  nulla  prevedere  per  le  spese  di
manutenzione (mancanza  della  copertura),  dato  che  gli  oneri  di
urbanizzazione e di concessione (ridotti del 50%)  vengono  incassati
dall'IRSAP, che percepisce anche contributi pubblici per la  gestione
delle   opere   infrastrutturali,   violando   cosi'   il   principio
dell'equilibrio di bilancio. 
    La circostanza che l'art. 16 della legge regionale n. 8 del 2012,
secondo cui  gli  oneri  di  urbanizzazione  e  costruzione  spettano
all'IRSAP e non  ai  comuni,  sarebbe  stata  in  origine  del  tutto
ragionevole, dato che al  medesimo  IRSAP,  al  quale  doveva  essere
trasferita la proprieta' delle strade, erano assegnate le risorse per
la relativa manutenzione. Di contro, per effetto dell'art. 19,  comma
2, come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2018,
si sarebbe creata una situazione di obiettivo squilibrio, in  quanto,
da una parte, i comuni sono stati gravati dal peso della manutenzione
delle strade  ad  uso  pubblico  e  delle  relative  pertinenze  loro
trasferite  (delle  quali  si   avvalgono   gli   uffici   periferici
dell'IRSAP), mentre, dall'altra, non solo non vengono forniti i mezzi
economici per far fronte alle spese di  manutenzione,  ma  non  viene
concesso  loro  neppure  il  beneficio  economico  degli   oneri   di
urbanizzazione,  di  norma  riconosciuto  ai  comuni  in  virtu'  del
principio di onerosita'  del  permesso  di  costruire,  di  cui  agli
articoli  11,  comma  2,  e  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, recepito in Sicilia dalla legge regionale
n. 16 del 2016. 
    L'art. 19, comma 2, in discorso sarebbe  anche  irragionevole  e,
quindi, violativo dell'art. 3  della  Costituzione,  laddove  darebbe
luogo ad un grave pregiudizio economico in danno dei comuni  nel  cui
territorio sono situate le strade oggetto del trasferimento e perche'
avvantaggerebbe  ingiustificatamente  l'IRSAP  in  danno  dei  comuni
anzidetti. 
    La norma, infine, violerebbe anche l'art. 117 della Costituzione,
secondo comma, lettera e), in  quanto  l'armonizzazione  dei  bilanci
pubblici e la perequazione delle  risorse  finanziarie  rappresentano
una materia di potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato,  ragione
per cui la Regione siciliana non avrebbe potuto  emanare  tale  norma
che incide in negativo sulle finanze degli enti locali. 
    Violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione siciliana, in
quanto la Regione siciliana non e' competente a legiferare in materia
di classificazione ed appartenenza  delle  strade  ad  uso  pubblico.
Violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e del  principio
di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione.  Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n.  285  del
1982 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992. 
    La  materia  della  proprieta'  delle  strade  pubbliche  sarebbe
indissolubilmente legata a  quella  della  loro  classificazione,  in
quanto il codice della strada dispone che l'ente  proprietario  della
strada sia quello corrispondente alla  classificazione  della  strada
stessa. 
    La  regione,  non  solo  lo  Stato,   dovrebbe   procedere   alla
classificazione  delle  strade,  nel   rispetto   delle   definizioni
stabilite dal codice della strada e dovrebbe sentire gli enti locali. 
    Per  quanto   riguarda   le   strade   statali,   la   competenza
apparterrebbe al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
mentre, per quanto  riguarda  la  Regione  siciliana,  la  competenza
spetterebbe all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilita'. 
    La classificazione delle strade, come si evince dall'art.  1  del
codice della strada,  riguarda  «la  sicurezza  delle  persone  nella
circolazione stradale», per cui sussisterebbe la violazione dell'art.
117, comma 2, lettere h) ed i) e comma 3, della Costituzione  (ordine
pubblico e sicurezza e ordinamento civile). 
    La Regione Sicilia  non  potrebbe  procedere  autonomamente  alla
classificazione, declassificazione ed  al  conseguente  trasferimento
delle  strade  non  statali  perche'   sarebbe   solo   la   funzione
amministrativa di classificazione e declassificazione delle strade ad
essere demandata alla competenza regionale, invece che a quella dello
Stato, e non gia' la funzione legislativa che individua  e  definisce
le strade. 
    In altri termini, alla regione non sarebbe attribuito  il  potere
di definire le strade e,  quindi,  di  procedere  imperativamente  al
trasferimento delle stesse ad altri enti locali, senza  tenere  conto
delle definizioni elencate nell'art. 2 del codice della strada. 
    L'art. 19, comma 2, lettera b), legge regionale n. 8 del 2012 non
si sarebbe  limitato  a  disciplinare  l'esercizio  di  una  funzione
amministrativa, ma avrebbe stabilito che le strade di proprieta'  dei
soppressi consorzi ASI  presenti  sul  territorio  siciliano  debbano
obbligatoriamente  essere  trasferite  ai  comuni  ove  queste  siano
situate, sicche' avrebbe invaso le competenze legislative statali  ed
avrebbe esorbitato dalle competenze  riconosciute  in  via  esclusiva
alla Regione siciliana. 
    Infine, non sarebbe conforme ai canoni di ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione prevedere  una  disciplina  che,  senza
apparenti ragioni di interesse pubblico, regolamenti  l'uso  pubblico
di alcune strade in modo difforme da quello previsto per altre strade
che abbiano le stesse caratteristiche; infatti, se fosse  ammissibile
trasferire una strada provinciale ad un  comune,  come  accaduto  nel
caso di specie, il peso degli  oneri  economici  di  manutenzione  di
quella strada graverebbe in modo iniquo ed ingiustificato sui bilanci
di quel comune, invece che sul bilancio della provincia interessata. 
    In definitiva, effettuate alcune ulteriori precisazioni attinenti
alla  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con  il
secondo ed il terzo  motivo  di  ricorso,  il  comune  appellante  ha
chiesto che sia sollevata la questione di costituzionalita' dell'art.
19, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8  del  2012,  come
sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), della  legge  regionale
n. 10 del 2018, per violazione degli articoli 3, 81, commi 1 e 3, 97,
comma 1, 114, comma 2, 117, comma 2, lettera e) e 119, commi 1, 2,  5
e 6, della Costituzione e  degli  articoli  14  e  15  dello  statuto
regionale nonche' degli articoli 3, 117, comma 2, lettere h),  l)  ed
m), e comma 3 e 118 della Costituzione e dell'art. 14  dello  statuto
regionale. 
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 13 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e degli  articoli  2  e  4,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Violazione dell'art. 118
della Costituzione. 
    Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  1,  comma  2,  legge
regionale n. 8 del 2012 e dell'art. 43 della legge regionale n. 6 del
1997. 
    Violazione  delle  disposizioni  sul  collaudo  delle  strade   e
segnatamente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  495  del
1992. 
    In via subordinata, qualora l'art. 19, comma 2,  legge  regionale
n. 8 del 2012, come modificato nel 2018, consentisse di  superare  le
disposizioni del codice  della  strada  sulla  classificazione  delle
strade,  il  Commissario  liquidatore  ed   il   direttore   generale
dell'IRSAP  sarebbero  stati  comunque   tenuti   a   rispettare   il
procedimento  dettato  dal  codice  della  strada,  che,  per  quanto
riguarda la classificazione delle strade non statali, imporrebbe alle
regioni di sentire gli enti locali, il che non sarebbe avvenuto. 
    In via di ulteriore subordine, sarebbero stati violati l'art.  1,
comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 8 del 2012 e l'art.
43 della legge regionale n. 6 del 1997. 
    Illegittimita' derivata e consequenziale. Eccesso di  potere  per
difetto di erroneita' dei presupposti. 
    I  vizi  inficianti  ciascuno  dei  provvedimenti  impugnati   si
trasmetterebbero, in via derivata e consequenziale, al  provvedimento
successivo. 
    L'appellante ha poi rappresentato che, nelle more  del  giudizio,
e' intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n.  135  del  6
luglio 2020, che, affrontando una questione  analoga,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,  della  legge
Regione siciliana n. 22 del 1986. 
    4.  L'Assessorato  regionale  dello  sviluppo   delle   attivita'
produttive si e' costituito in giudizio, deducendo l'inammissibilita'
del ricorso e chiedendo il rigetto dell'appello. 
    Il comune ha chiesto lo stralcio della memoria  assessoriale,  in
quanto tardivamente depositata, ed ha evidenziato  che  l'Assessorato
regionale non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado  che
ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per cui
la questione sarebbe coperta da giudicato. 
    5. L'IRSAP ed il Consorzio ASI di Messina in  liquidazione  hanno
analiticamente  contestato  la  fondatezza  delle  censure   dedotte,
concludendo per il rigetto dell'appello.  Le  dette  parti  appellate
hanno anche richiamato il parere  delle  sezioni  riunite  di  questo
Consiglio di Giustizia amministrativa n. 412 del 9 novembre 2021, che
ha  escluso  la  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale, sulla base del richiamo alla  diversita'
tra la fattispecie in esame e quella  oggetto  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 135 del 2020. 
    6. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2022, la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
    7. La sentenza impugnata ha dichiarato il  ricorso  proposto  dal
Comune di Monforte San Giorgio in  parte  irricevibile  ed  in  parte
inammissibile. 
    In proposito, ha cosi' statuito: 
        «...  a  giudizio  del  Collegio  il  ricorso  e'  in   parte
inammissibile e in parte  irricevibile  per  le  ragioni  di  seguito
indicate. 
    La parte ricorrente assume, evidentemente,  che  i  provvedimenti
impugnati siano  divenuti  concretamente  lesivi  per  il  Comune  di
Monforte in data 11 maggio 2020, allorquando  il  direttore  generale
dell'IRSAP  ha  trasmesso   la   determina   n.   110/2020   e   cio'
sull'implicito rilievo che il pregiudizio per il comune  non  sarebbe
derivato dal fatto di essere  diventato  proprietario  delle  strade,
quanto dalla circostanza che  allo  stesso  e'  stata  attribuita  la
gestione e manutenzione delle stesse. 
    Il  comune,  pero',   non   ha   specificamente   contestato   la
circostanza,  rappresentata   dal   Consorzio   ASI   e   dall'IRSAP,
dell'intervenuta   notifica   in   data   22   ottobre   2019   della
determinazione n. 23 del 17 ottobre  2019,  con  la  quale  e'  stato
disposto il contestato trasferimento delle strade. 
    La tesi, poi, che tale trasferimento  non  abbia  riguardato  gli
oneri di gestione non puo' essere condivisa. 
    Gli oneri di gestione,  invero,  sono  una  conseguenza  naturale
della titolarita' del bene ed essi possono essere  attribuiti  ad  un
soggetto  diverso  solo  in  forza  di   una   esplicita   previsione
derogatoria, che non e' contenuta nel piu' volte citato art. 19 della
legge regionale n. 8 del 2012. 
    Le disposizioni invocate dalla parte ricorrente a sostegno  della
tesi secondo cui gli oneri di  gestione  sarebbero  rimasti  in  capo
all'IRSAP sono anteriori alla modifica del citato art. 19 per effetto
dell'art. 10, primo comma,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.
10/2018 ed esse devono, quindi,  essere  lette  in  conformita'  alla
norma successiva, nel senso, in particolare,  che  le  infrastrutture
cui si fa riferimento non comprendono piu' le strade da traferire  ai
comuni. 
    Cio' determina l'irricevibilita' dell'impugnazione relativa  alla
determinazione del  Commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di
Messina in liquidazione n. 23 in data 17 ottobre 2019. 
    Da cio' deriva, conseguentemente, l'inammissibilita' -  in  parte
anche perche' trattasi di atti endoprocedimentali,  ovvero  privi  di
capacita' lesiva  -  dell'impugnazione  della  nota  del  Commissario
liquidatore n.  81  in  data  31  gennaio  2020,  del  verbale  delle
operazioni di consegna in data  12  febbraio  2020,  della  nota  del
Commissario  liquidatore  n.  215  in  data  24  marzo  2020,   della
determinazione di presa d'atto del direttore generale  dell'IRSAP  n.
110 in data 16 aprile 2020, della nota del Commissario liquidatore n.
411 in data 20 maggio 2019. 
    Parimenti inammissibile - per carenza di interesse e  assenza  di
qualsiasi  censura  -  deve  ritenersi  l'impugnazione  del   decreto
dell'Assessore regionale alle attivita' produttive n. 1059 in data 22
marzo 2019 e della deliberazione della Giunta regionale siciliana  n.
73 in data 26 febbraio 2019». 
    8. In via preliminare, il  Collegio  dispone  lo  stralcio  della
memoria  depositata  dall'Assessorato   regionale   delle   attivita'
produttive in data  13  dicembre  2021  alle  ore  16,33,  in  quanto
tardiva. 
    9. La contestazione della  declaratoria  di  irricevibilita'  del
ricorso e' fondata e va accolta. 
    Il Commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di  Messina  in
liquidazione, con la determinazione n. 23 del  17  ottobre  2019,  ha
trasferito le strade ad uso  pubblico  e  le  relative  pertinenze  e
infrastrutture quali pubblica illuminazione,  rete  acque  piovane  e
quant'altro possa considerarsi pertinenza, ricadenti  nel  territorio
del Comune di Monforte San Giorgio dal Consorzio ASI  di  Messina  in
liquidazione al Comune di Monforte San Giorgio, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art.  19,  comma  9  (rectius:  comma  2),  della  legge
regionale n. 8 del 2012, con le modifiche di cui all'art.  10,  legge
regionale n. 10 del 2018, come riportate nelle  planimetrie  generali
ed elenco delle particelle ove ricade la sede stradale. 
    Il direttore generale dell'IRSAP, con la  determinazione  n.  110
del 16 aprile  2020,  ha  approvato  la  proposta  di  determinazione
predisposta dal Dirigente dell'Ufficio periferico di Messina, con cui
l'Amministrazione ha preso atto che: 
        con verbale del 12 febbraio 2020, ai sensi e per gli  effetti
dell'art.  19,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  8  del  2012,
sostituito dall'art. 10, comma, lettere c) e b) della legge regionale
n. 10 del 2018, il  Commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di
Messina in liquidazione ha proceduto al trasferimento  al  Comune  di
Monforte San Giorgio delle strade ad uso pubblico  e  delle  relative
pertinenze nelle stesse esistenti, ricadenti nel territorio comunale; 
        a far data dal 12  febbraio  2020,  per  effetto  del  citato
trasferimento, non permane a carico dell'IRSAP nessun onere residuale
in merito alla gestione, manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di
tutte le strade e relative pertinenze ed infrastrutture  oggetto  del
verbale di cui al comma precedente. 
    La doglianza del comune e' fondata in  relazione  ad  entrambi  i
profili dedotti con l'atto di appello. 
    9.1. In atti, non vi e' prova  che  al  Comune  di  Monforte  San
Giorgio  sia  stata  notificata  la  determinazione  del  Commissario
liquidatore n. 23 del 17 ottobre 2019, onere probatorio  che  sarebbe
ricaduto  sulle  amministrazioni  resistenti,  mentre  il  comune  ha
rappresentato  di   essere   venuto   a   conoscenza   della   stessa
determinazione solo quando ha ricevuto, tramite pec, la nota  del  31
gennaio 2020 n. 81, con cui il Commissario  liquidatore,  dopo  avere
citato la determina, ha invitato il  comune  a  prendere  parte  alle
operazioni di consegna fissate per il 10 febbraio 2020. 
    Ne consegue che, tenendo  conto  della  sospensione  dei  termini
processuali in materia di giustizia amministrativa,  per  il  periodo
dall'8 marzo 2020 al 3 maggio 2020, ai sensi degli articoli 84, comma
1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e 36, comma 3, del  decreto-legge
n.  23  del  2020,  l'azione  di  annullamento  della  determinazione
commissariale  n.   23   del   17   ottobre   2019   deve   ritenersi
tempestivamente proposta, in quanto il ricorso dinanzi al TAR Catania
e' stato notificato in data 29 aprile 2020. 
    9.2. L'irricevibilita' del ricorso, peraltro, deve essere esclusa
anche sotto un diverso e sostanziale profilo. 
    L'interesse che ha spinto  l'appellante  ad  agire  in  giudizio,
infatti, ha la sua fonte non tanto nel trasferimento della proprieta'
delle strade, circostanza che, di per se' sola, non  sarebbe  affatto
lesiva, in quanto incrementativa del patrimonio dell'Ente,  ma  dalla
circostanza che all'Amministrazione comunale e'  stato  fatto  carico
della   relativa   gestione   e   manutenzione   e   delle   connesse
responsabilita'. 
    Pertanto,  il  trasferimento  della  proprieta'   delle   strade,
disposto con la determinazione commissariale del 17 ottobre 2019, non
ha prodotto di per  se'  alcuna  lesione  alla  sfera  giuridica  del
comune, lesione che, invece, si e'  attualizzata  con  la  successiva
determinazione dell'IRSAP del 16 aprile 2020, che ha  dato  atto  del
venire meno della gestione a carico dell'Istituto. 
    In sostanza, e'  il  combinato  disposto  dei  due  atti  che  ha
determinato l'effettivo pregiudizio per  l'ente  locale,  sicche'  il
termine  di  decorrenza  per  impugnare   anche   la   determinazione
commissariale del  17  ottobre  2019,  di  per  se'  non  lesiva,  e'
individuabile nella stessa data del 16 aprile 2020, in cui  e'  stato
adottato il secondo atto, che, unitamente al primo, ha determinato la
lesivita' della sfera giuridica comunale, per come,  ragionevolmente,
prospettato in giudizio. 
    In altri termini, l'interesse concreto che legittima il comune  a
ricorrere contro la determina di trasferimento delle  strade  di  uso
pubblico e  relative  pertinenze  risulta  collegato  al  presupposto
normativo per  cui,  insieme  alla  proprieta',  devono  considerarsi
trasferiti all'ente proprietario anche  gli  oneri  di  manutenzione,
gestione e pulizia delle strade medesime e delle loro pertinenze. 
    Ne consegue, si ribadisce, che  l'effettivo  pregiudizio  per  il
comune non deriva dal fatto di essere  diventato  proprietario  delle
strade, quanto piuttosto dalla circostanza che  all'ente  locale,  in
applicazione  delle  norme  di  legge  in  contestazione,  e'   stata
attribuita la gestione e manutenzione delle stesse. 
    9.3. All'esclusione della irricevibilita' del ricorso per tardiva
impugnazione della determina commissariale del 17 ottobre 2019, segue
l'esclusione della conseguente declaratoria di inammissibilita' delle
altre azioni di annullamento proposte. 
    10. Pertanto, in parte qua, la  sentenza  appellata  deve  essere
riformata, risultando ricevibile ed ammissibile il  ricorso  proposto
in primo grado, sicche' il Collegio e' tenuto a scrutinare  i  motivi
di impugnativa, non esaminati dal Tar  e  riproposti  dal  comune  in
questa sede. 
    11. Il primo motivo di merito, con cui il comune  ha  dedotto  la
violazione di legge, in quanto gli obblighi di gestione delle  strade
in discorso graverebbe sull'IRSAP, atteso che  l'art.  19,  comma  2,
lettera b), della legge regionale n. 8 del 2012 avrebbe dato luogo ad
una scissione tra la proprieta' della viabilita'  e  la  gestione  ed
utilizzazione della stessa, non e' persuasivo. 
    Il Collegio  non  ha  ragioni  per  discostarsi  da  quanto  gia'
evidenziato nel parere delle sezioni riunite di questo  Consiglio  di
giustizia amministrativa n. 412 del 2021 che, sul punto,  richiamando
anche una sentenza del giudice di  primo  grado  pronunciata  su  una
controversia analoga, ha ritenuto come gli oneri  di  gestione  siano
una conseguenza naturale  della  titolarita'  del  bene  e  che  essi
possono essere attribuiti ad un soggetto diverso solo in forza di una
esplicita previsione derogatoria, che, pero', non  e'  contenuta  nel
citato art. 19 della legge regionale n. 8 del 2012. 
    In proposito, occorre considerare come l'art. 14 del codice della
strada, rubricato «Poteri e  compiti  degli  enti  proprietari  delle
strade», gia' al primo comma stabilisce che: 
        «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo  di  garantire
la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono: 
          a) alla manutenzione,  gestione  e  pulizia  delle  strade,
delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature,  impianti
e servizi; 
          b) al controllo  tecnico  dell'efficienza  delle  strade  e
relative pertinenze; 
          c)  alla  apposizione  e  manutenzione  della   segnaletica
prescritta». 
    Pertanto, l'antinomia tra l'art. 17, comma 2 - ai sensi del quale
sono di competenza degli uffici  periferici  dell'IRSAP  la  gestione
delle  infrastrutture  a  servizio  delle  aree  gia'  dei  disciolti
consorzi ASI - e l'art. 19, comma 2, lettera b), che, nella  versione
originaria, assegnava al Commissario liquidatore il solo  compito  di
individuare i beni dei singoli consorzi ASI (inclusa  la  viabilita')
da trasferire all'IRSAP, mentre, in seguito alle modifiche introdotte
con la legge regionale n. 10  del  2018,  al  comma  2,  lettera  b),
sancisce, in capo al Commissario liquidatore, l'obbligo di trasferire
strade a uso pubblico e relative pertinenze ai comuni competenti  per
territorio - deve ritenersi soltanto apparente. 
    La detta antinomia va comunque risolta  secondo  il  criterio  di
specialita' e facendo prevalere la  seconda  e  piu'  recente  norma,
introdotta nel 2018 e che disciplina in modo specifico la fattispecie
del  trasferimento  delle  strade  consortili  al  comune   nel   cui
territorio esse insistono. 
    12. Parimenti infondate (rectius: inammissibili) si  rivelano  le
censure  di  carattere  procedimentale,  nonche'  le   questioni   di
legittimita' costituzionale dedotte, soprattutto con il terzo  ed  il
quarto motivo del ricorso di  primo  grado,  riproposti  in  appello,
concernenti la classificazione delle strade trasferite. 
    In particolare, l'appellante ha sostenuto che non  sarebbe  stato
rispettato il procedimento dettato dal  codice  della  strada  e  che
l'art. 19, comma 2, lettera b), legge regionale n. 8 del 2012,  nello
stabilire che le strade di  proprieta'  dei  soppressi  consorzi  ASI
presenti sul territorio siciliano  debbano  obbligatoriamente  essere
trasferite ai comuni ove queste  siano  situate,  avrebbe  invaso  le
competenze legislative statali ed avrebbe esorbitato dalle competenze
riconosciute in via esclusiva alla Regione siciliana. 
    Tali doglianze, che, peraltro, per i profili procedimentali  sono
state gia' confutate nel parere  di  questo  Consiglio  di  giustizia
amministrativa n. 412 del 2021, sono  inammissibili  per  carenza  di
interesse, in quanto, come diffusamente  evidenziato  nel  precedente
capo 9.2., l'effettivo pregiudizio per il comune non deriva dal fatto
di  essere  divenuto  proprietario   delle   strade,   quanto   dalla
circostanza che all'ente locale e' stata attribuita la gestione e  la
manutenzione delle stesse con le connesse responsabilita', laddove il
trasferimento della  proprieta'  delle  strade  non  ha  di  per  se'
prodotto alcuna lesione  alla  sfera  giuridica  dell'Amministrazione
comunale, ma, anzi, considerato atomisticamente, costituisce un  atto
incrementativo del patrimonio dell'ente. 
    Ne consegue che il  comune  non  ha  interesse  a  dolersi  della
classificazione delle strade che  la  legge,  ed  i  successivi  atti
amministrativi applicativi, gli hanno trasferito in proprieta'. 
    13. All'infondatezza dei motivi di merito sinora esaminati, segue
la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dal comune con il secondo motivo del ricorso proposto in primo grado. 
    Infatti, ove  le  questioni  si  rivelassero  non  manifestamente
infondate ed il giudice delle  leggi  dichiarasse  la  illegittimita'
costituzionale  delle   norme   in   applicazione   delle   quali   i
provvedimenti impugnati sono stati adottati, gli stessi sarebbero  da
ritenere inevitabilmente illegittimi,  con  conseguente  accoglimento
del presente appello e, per l'effetto, delle azioni  di  annullamento
proposte in primo grado. 
    14. In limine, con riferimento  alla  eccezione  formulata  nella
memoria depositata dal Consorzio ASI in  liquidazione  e  dall'IRSAP,
secondo cui, se l'appellante avesse inteso contestare  la  previsione
dell'art. 16, comma 13, legge regionale n. 8 del 2012, e'  su  questa
disposizione che avrebbe dovuto indirizzare i propri strali  in  sede
introduttiva, per cui si tratterebbe di un tema estraneo al giudizio,
nel quale si vorrebbe mettere in discussione la norma di cui all'art.
19,  comma  2,  lettera  b),  legge  regionale  n.  8  del  2012,  e'
sufficiente  rilevare  che,  ai  sensi  dell'art.   1   della   legge
costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23, comma 2, della legge  n.
87 del 1953, la questione di legittimita' costituzionale puo'  essere
sollevata dal giudice anche d'ufficio, per cui  nessun  principio  di
corrispondenza  tra  chiesto  e  pronunciato  puo'  essere  utilmente
invocato sul punto. 
    15. Le questioni di legittimita' costituzionale delle  norme  che
assumono rilievo per la definizione della  controversia,  a  giudizio
del Collegio, non sono  manifestamente  infondate  sulla  base  della
ricostruzione del quadro normativo dettato dalla legge regionale n. 8
del 2012, come modificato dalle leggi sopravvenute e come chiaramente
rappresentato nel ricorso in appello. 
    La ricostruzione del complessivo quadro normativo  dettato  dalla
legge regionale n. 8 del 2012  e  successive  modifiche  consente  di
superare,  alla  luce  di  nuove   e   diverse   considerazioni,   la
declaratoria di manifesta inammissibilita' della questione di cui  al
richiamato parere  delle  sezioni  riunite  di  questo  Consiglio  di
giustizia amministrativa n. 412 del 2021. 
    L'art. 19, comma 2, della legge  regionale  n.  8  del  2012,  in
origine,  aveva  previsto,  alla  lettera  f),  che  il   commissario
liquidatore «individua i beni  immobili  strumentali  rientranti  nel
patrimonio indisponibile dei singoli consorzi la cui proprieta'  deve
essere trasferita all'Istituto» e tra  questi  «la  viabilita'  e  le
opere  connesse»,  sicche'  il  disegno  iniziale   del   legislatore
regionale era stato quello di trasferire la proprieta'  delle  strade
gia'  di  proprieta'  dei  consorzi   ASI   all'Istituto   di   nuova
istituzione,  con   conseguente   gestione   a   carico   del   nuovo
proprietario, vale a dire l'IRSAP. 
    In coerenza con  tale  previsione,  attributiva  all'IRSAP  della
proprieta' delle strade  e  dei  correlativi  obblighi  di  gestione,
l'art. 16, comma 13, della stessa legge regionale n. 8 del 2012, come
modificata dall'art. 11, comma 128, legge regionale n. 26 del 2012  e
dall'art. 9, comma 1, lettera g), della legge  regionale  n.  33  del
2021, ha previsto che «gli oneri  di  urbanizzazione  e  costruzione,
previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica e di edilizia,
relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree  di
cui alla presente legge,  sono  versati  esclusivamente  all'istituto
regionale delle attivita' produttive, quando questo sara' formalmente
costituito con l'approvazione dello statuto». 
    Pertanto, il disegno del legislatore regionale del 2012 aveva una
sua intrinseca coerenza, perche',  avendo  attribuito  la  proprieta'
delle strade ed i correlativi  obblighi  di  gestione  all'istituendo
IRSAP, aveva attribuito allo  stesso  Istituto  anche  gli  oneri  di
urbanizzazione  e  costruzione   relativi   alla   realizzazione   di
insediamenti produttivi, al fine, verosimilmente, di far fronte  agli
oneri finanziari occorrenti per la gestione e la  manutenzione  delle
strade. 
    Il quadro, tuttavia, e' stato alterato  dalla  modifica  all'art.
19, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2012,  operata  dall'art.
10 della  legge  regionale  n.  10  del  2018,  che  ha  previsto  il
trasferimento ai comuni competenti per  territorio  della  proprieta'
delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze. 
    A tale modifica,  non  si  e'  accompagnata  ne'  una  previsione
derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e  manutenzione  delle
strade, che sono incardinati in capo al  proprietario  delle  stesse,
ne' una modifica dell'art. 16, comma 13,  della  legge  regionale  in
discorso che, come  detto,  ha  attribuito  all'IRSAP  gli  oneri  di
urbanizzazione e costruzioni previsti dalle vigenti leggi in  materia
di urbanistica e di edilizia per  la  realizzazione  di  insediamenti
produttivi. 
    In relazione a tale ultimo profilo,  occorre  osservare  che,  ai
sensi dell'art. 16, comma 1, decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380  del  2001  (recepito  in  ambito  regionale,  con  modifiche,
dall'art. 7 della legge regionale n.  16  del  2016),  gli  oneri  di
urbanizzazione e  costruzione  costituiscono  il  quantum  dovuto  al
comune per il rilascio del permesso di  costruire.  Ne  consegue,  ad
avviso del Collegio, che il combinato disposto dei  vigenti  articoli
19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della legge regionale  n.  8
del 2012 presenta  rilevanti  dubbi  di  compatibilita'  con  diversi
parametri costituzionali, in particolare con gli articoli 3, 97 e 119
della Costituzione nonche' con l'art. 15 dello statuto della  Regione
siciliana. Nel nostro ordinamento  vige  il  principio  di  autonomia
finanziaria dei comuni, espressamente  declinato  sia  dall'art.  119
della Costituzione sia dai singoli statuti delle regioni speciali  e,
con specifico  riferimento  alla  Regione  siciliana,  dall'art.  15,
secondo comma, del relativo statuto, secondo cui «l'ordinamento degli
enti locali si basa nella regione stessa  sui  comuni  e  sui  liberi
consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e
finanziaria». 
    Uno dei principali corollari di tale principio e' quello  secondo
cui, ad ogni trasferimento di funzioni ad un ente territoriale,  deve
corrispondere  un  adeguato  trasferimento  (o  un'attribuzione)   di
risorse economico-finanziarie  per  farvi  fronte.  Il  principio  di
correlazione  fra  funzioni  e  risorse  (cosi'  ormai  correntemente
definito in teoria generale) e' desumibile, oltre  che  dalla  logica
giuridica (e, quindi, dal principio di ragionevolezza,  al  quale  la
Corte costituzionale attribuisce, da  sempre,  valore  fondamentale),
dall'intero assetto del titolo V della  Carta  costituzionale  e,  in
particolare, dai commi primo, quinto  e  sesto  dell'art.  119  della
Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui  (e
nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno  standard  minimo  di
tutela  in  favore  degli  enti  locali  -   e   dunque   un   valore
costituzionale di base - sono ad essi comunque applicabili (e da essi
invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale, il  che
risponde al  criterio  metodologico  secondo  cui  agli  enti  locali
ubicati nelle regioni a statuto speciale non puo' essere riconosciuta
una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella  devoluta  agli
enti ubicati nelle regioni  a  statuto  ordinario  (cfr.,  sul  tema,
ordinanze Cgars 20 febbraio 2019, n. 160; 15 ottobre 2018, n. 556). 
    Il primo comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce che «i
comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa»  ed  il
successivo quarto comma che «le risorse derivanti dalle fonti di  cui
ai  commi  precedenti  consentono  ai  comuni   ...   di   finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». 
    Tali principi costituzionali, nel caso di specie, appaiono essere
stati disattesi dal legislatore regionale. 
    Inoltre, il principio di  correlazione  tra  risorse  e  funzioni
costituisce  un  principio  immanente   e   pervasivo   del   sistema
costituzionale,  desumibile,  per   quanto   attiene   alla   Regione
siciliana, dal richiamato art.  15,  secondo  comma,  dello  statuto,
secondo cui gli enti locali sono dotati della  piu'  ampia  autonomia
amministrativa e finanziaria, ed il combinato disposto dell'art.  19,
comma 2, lettera b) e dell'art. 16, comma 13, legge regionale  n.  12
del 2018 sembra comunque in contrasto con tale  norma  statutaria  di
rango costituzionale. 
    La  Corte  costituzionale,  occupandosi   della   questione   del
«trasferimento di funzioni senza risorse», ha affermato che le  norme
di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta»  sono
costituzionalmente illegittime in  quanto  lesive  del  principio  di
correlazione  tra  funzioni  e  risorse,   nonche'   del   «principio
fondamentale  del  coordinamento  della  finanza  pubblica»   e   del
«principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici», quando  determinano
i  seguenti  due  effetti:  «a)  un'alterazione  del  «rapporto   tra
complessivi bisogni regionali [o di altro ente locale] e insieme  dei
mezzi finanziari per farvi fronte»; b) ed una variazione del rapporto
entrate/spese foriero di un «grave squilibrio» nel bilancio». 
    Il Collegio ritiene che,  nella  fattispecie  disciplinata  dalla
norma censurata, cio' si  verificherebbe,  in  quanto  all'incremento
delle  attivita'  necessarie  ad  assicurare   la   gestione   e   la
manutenzione  delle  strade  trasferite   non   si   accompagna   una
corrispondente e proporzionale attribuzione di mezzi finanziari. 
    In sostanza, il Collegio  ritiene  che  l'introduzione,  mediante
legge regionale, di un  congegno  atto  ad  incidere  sui  richiamati
principi potrebbe costituire  una  «rottura»  dell'ordinario  assetto
delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione e determina
una eccessiva  compressione  dell'autonomia  finanziaria  degli  enti
locali comunali. 
    In esito al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, della legge regionale siciliana n. 22  del  1986,  rubricata
«Riordino  dei  servizi  e  delle  attivita'  socio-assistenziali  in
Sicilia», nella parte  in  cui  obbliga  i  comuni  ad  assorbire  il
patrimonio ed il personale  delle  IPAB  soppresse  autoritativamente
dall'Amministrazione  regionale,  la  Corte  costituzionale,  con  la
sentenza n. 135 del 6 luglio 2020, ha accertato,  in  relazione  alla
prima delle due questioni dedotte,  la  violazione  dei  principi  di
autonomia  finanziaria  degli  enti  locali,  di  corrispondenza  tra
risorse e funzioni, dell'equilibrio di  bilancio  di  buon  andamento
della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all'art. 119,
primo comma, della Costituzione e all'art. 15, secondo  comma,  dello
statuto della Regione siciliana, all'art. 119, quarto e quinto comma,
all'art. 119, primo e sesto comma, e all'art. 97 della Costituzione 
    Di  conseguenza,  la   Corte   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della norma nella parte in  cui  prevede:  «e  i  beni
patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il  personale
dipendente, facendone  salvi  i  diritti  acquisiti  in  rapporto  al
maturato economico». 
    La Corte costituzionale, ancora di recente, con  la  sentenza  n.
155 del 21 luglio 2020, ha posto in rilievo che  le  norme  di  legge
(nella fattispecie, l'art. 11-quater del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135) non devono porre a  rischio  la  corretta  ripartizione
delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste  ultime  e  le
relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia  del  buon
andamento dei servizi con  quelle  risorse  finanziati  (richiama  le
sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n.  51  del
2013). 
    In  particolare,  il  giudice  delle  leggi  ha   affermato   che
«l'autonomia  finanziaria  costituzionalmente  garantita  agli   enti
territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di  questa
Corte, non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse
disponibili possono subire modifiche e, in  particolare,  riduzioni»,
ma ha poi sottolineato che «la giurisprudenza costituzionale ha  allo
stesso modo chiarito che tali riduzioni non devono rendere difficile,
o addirittura impossibile, lo svolgimento delle  funzioni  attribuite
(ancora sentenza n. 83 del 2019)». 
    In ragione delle descritte coordinate ermeneutiche,  il  Collegio
ritiene che il sistema normativo disegnato con la legge regionale  n.
8 del 2012, a seguito della modifica apportata all'art. 19, comma  2,
dall'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2018, nel 2018 - con cui
il legislatore ha attribuito ai comuni la proprieta' delle strade  ex
ASI ed i relativi obblighi di  gestione  e  manutenzione,  mantenendo
contemporaneamente in vita l'art. 16, comma  13,  della  detta  legge
regionale n. 8 del 2012 che, viceversa, attribuisce all'IRSAP, e  non
ai comuni, gli oneri di urbanizzazione e  costruzione  relativi  alla
realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree ex ASI - concreti
un evidente  vulnus  al  principio  di  corrispondenza  tra  funzioni
attribuite e risorse finanziarie, in quanto all'  attribuzione  della
funzione gestoria  e  manutentiva  delle  strade  non  si  accompagna
l'attribuzione di adeguati  mezzi  finanziari,  che  sarebbero  stati
fruibili essenzialmente  attraverso  la  percezione  degli  oneri  di
urbanizzazione e costruzione. Va da se' che tale vulnus,  per  quanto
gia'  evidenziato,  riguardi  anche  i  principi  costituzionali   di
autonomia finanziaria dei comuni e di equilibrio del bilancio. 
    La  lesione  al  fondamentale  principio  di  corrispondenza  tra
risorse finanziarie e funzioni attribuite ai comuni siciliani ed agli
altri principi indicati, peraltro, oltre a concretare  una  possibile
ipotesi di violazione dell'art. 119, primo, quarto,  quinto  e  sesto
comma, della Costituzione nonche' dell'art. 15, secondo comma,  dello
statuto della Regione siciliana,  determina anche un possibile vulnus
all'art. 97 della Costituzione, poiche' idonea ad incidere  sul  buon
andamento  dei  servizi  di  gestione  e  manutenzione  delle  strade
trasferite in proprieta', funzioni che  non  risultano  adeguatamente
finanziate, e con il principio  di  parita'  di  trattamento  di  cui
all'art. 3 della Costituzione, atteso che  differenzia  in  modo  non
immediatamente  comprensibile  la  posizione  giuridica  dei   comuni
siciliani, che hanno l'obbligo di  gestire  e  manutenere  le  strade
trasferite in proprieta' senza un'adeguata  attribuzione  di  risorse
finanziarie, e la posizione dell'IRSAP  che,  diversamente,  pur  non
sostenendo  le  relative  spese  di  gestione  e  manutenzione  della
viabilita', percepisce gli oneri di urbanizzazione e  costruzione  e,
ai sensi dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 8 del 2012, puo'
beneficiare di eventuali  contributi  regionali  e  comunali  per  lo
svolgimento delle proprie attivita'. 
    16. Per  tutte  le  ragioni  sopraesposte,  il  Collegio  ritiene
rilevante  ai  fini  della  decisione  della   controversia   e   non
manifestamente infondata, per violazione degli articoli  119,  primo,
quarto, quinto e sesto comma, 3 e 97, primo  e  secondo  comma  della
Costituzione, nonche' dell'art.  15,  secondo  comma,  dello  statuto
della Regione siciliana, la questione di legittimita'  costituzionale
del combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera  b),
e 16, comma 13, della legge  regionale  siciliana  n.  12  del  2008,
laddove l'art. 19, comma 2, lettera b), prevede il  trasferimento  ai
comuni siciliani  competenti  per  territorio  delle  strade  ad  uso
pubblico e  delle  relative  pertinenze  gia'  appartenenti  agli  ex
consorzi ASI, con i connessi  obblighi  di  gestione  e  manutenzione
della viabilita', mentre l'art. 16,  comma  13,  prevede  l'esclusivo
versamento al neo istituito IRSAP degli  oneri  di  urbanizzazione  e
costruzione, previsti  dalle  leggi  in  materia  di  urbanistica  ed
edilizia, relativi  alla  realizzazione  di  insediamenti  produttivi
nelle aree ex ASI. 
    17. Pertanto, il Collegio, riservata al definitivo ogni ulteriore
statuizione in rito, nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
        accoglie il primo motivo di appello proposto  dal  comune  e,
per  l'effetto,  in  riforma  della  sentenza   impugnata,   dichiara
ricevibile il ricorso proposto  in  primo  grado  ed  ammissibili  le
azioni di annullamento formulate; 
        respinge, nel merito, le censure proposte con il primo motivo
del ricorso di primo grado, riproposto in appello; 
        dichiara inammissibili le censure  di  cui  al  terzo  ed  al
quarto motivo del ricorso in primo grado, riproposte in appello; 
        con riferimento al secondo motivo  del  ricorso  proposto  in
primo  grado,  riproposto  in  appello,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata, in  relazione  agli  articoli  119,  primo,
quarto, quinto e sesto comma, 3, 97, primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma, dello statuto della
Regione siciliana, la questione di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2,  lettera  b),  e
16, comma 13, della legge regionale siciliana n.  12  del  2008,  nei
sensi sopra precisati.